L’equivoco della Costituzione-Bandiera: se l'appartenenza svuota la libertà

Opinioni - Tra "Bella Ciao" e inni contrapposti: quando la richiesta di patenti identitarie tradisce lo spirito del 1948. Analisi del Titolo I: perché la Carta non definisce chi siamo, ma regola come agiamo nel mondo comune

L’equivoco della Costituzione-Bandiera: se l'appartenenza svuota la libertà
di Dario Nicosia - Pubblicato: 25-04-2026 20:04 - Tempo di lettura 5 minuti

Partiamo da un dato che non è un’opinione: nei primi 12 articoli della Costituzione della Repubblica Italiana non c’è una definizione della persona. Non c’è un “catalogo identitario”. C’è, piuttosto, una scelta di impostazione: la Repubblica riconosce diritti che considera inviolabili e, nello stesso atto, richiede doveri che definisce inderogabili. Il verbo è importante: riconoscere non è creare, richiedere non è suggerire. Ne esce una figura di persona che non è descritta in ciò che “è”, ma collocata in un rapporto.
Questo spostamento è decisivo. Se la Costituzione avesse voluto definire la persona, avrebbe dovuto entrare nel merito dell’identità, cioè stabilire criteri, caratteristiche, appartenenze. Non lo fa. Costruisce invece una cornice entro cui la persona è titolare di diritti e insieme obbligata a considerare gli altri. È una struttura relazionale: non ti dice chi sei, ma come stai insieme agli altri.

Quando si passa al Titolo I, questa impostazione diventa operativa. Gli articoli sui rapporti civili proteggono spazi molto concreti: il corpo, la casa, le comunicazioni, il muoversi, il riunirsi, l’esprimersi. Sono tutte libertà di esercizio, non etichette. Non qualificano l’identità, ma difendono le condizioni in cui puoi vivere, parlare, scegliere. E, soprattutto, introducono un elemento costante: ciascuna libertà è garantita entro un sistema di limiti legali. Non per comprimere la libertà, ma per renderla compatibile con quella altrui.
Quindi: il diritto non è indifferente alla persona, ma è selettivo nel modo in cui la considera. Non entra nell’interiorità — non ha strumenti né titolo per farlo — ma interviene quando l’agire di una persona incide sul mondo comune. In altre parole, il diritto non “valuta l’essere”, ma regola il fare quando il fare ha effetti sugli altri.

Questa selettività spiega perché sia fuorviante pensare che il diritto “ignori” l’identità. Non la ignora: la presuppone come libera, e proprio per questo non la tipizza. Se iniziasse a tipizzarla, smetterebbe di essere una garanzia e diventerebbe una fonte di classificazioni giuridiche dell’essere. La scelta costituzionale è opposta: lascia l’identità sul piano della libertà personale e concentra l’intervento sul piano della relazione.
A questo punto le distinzioni che il Titolo I suggerisce sono:

La persona costituzionale non è un’identità sostantiva; è la posizione giuridica di chi è titolare di diritti e di doveri (artt. 1, 2, 3). È un “posto” nel sistema, non un contenuto identitario.
L’individuo sociale è la stessa persona quando agisce: parla, si associa, prende decisioni che toccano altri. È qui che le libertà diventano esercizio e, insieme, responsabilità (artt. 13–18).
L’identità dichiarata è la dimensione in cui ciascuno si definisce. La Costituzione la protegge indirettamente, perché tutela la libertà di coscienza e di espressione (artt. 19 e 21). Ma non la trasforma, da sola, in fonte automatica di effetti giuridici.
Il punto critico sta nel passaggio tra questi piani. Finché l’identità resta dichiarazione, il diritto la tutela come espressione di libertà. Quando quella dichiarazione si traduce in comportamenti che incidono su altri — contratti, atti, decisioni pubbliche, condotte che producono effetti — allora entra la regolazione (artt. 23, 24, 25, 27). Non perché l’identità perda valore, ma perché entra in gioco l’altrui libertà e, con essa, la necessità di regole comuni.

Qui si vede anche cosa “manca” se il discorso si ferma a diritti e libertà: manca un principio non scritto ma continuamente presupposto, che è il limite come condizione di coesistenza. Non il limite come negazione, ma come forma che rende le libertà componibili. La Costituzione lo affida in parte alla legge (che pone i limiti esterni) e in parte alla responsabilità dei soggetti (che riconoscono il punto oltre il quale la propria azione incide ingiustamente sugli altri).
Se si mettono insieme questi elementi, il quadro diventa coerente: lo Stato non definisce chi sei, ma crea e tutela le condizioni perché tu possa esserlo senza annullare gli altri. E interviene quando l’esercizio di quella libertà si traduce in effetti che richiedono una misura comune. Non è una rinuncia all’identità; è il modo in cui una comunità evita che le identità, nel loro esercizio, diventino incompatibili tra loro.

Il problema, oggi, nasce quando si confondono i piani: quando si pretende che la dichiarazione produca automaticamente effetti giuridici senza passare per la verifica delle conseguenze; oppure, al contrario, quando si vorrebbe che il diritto entrasse a definire l’identità. La linea costituzionale sta in mezzo: libertà piena nella definizione di sé, regola rigorosa nell’azione che tocca gli altri. È lì che il sistema tiene.

E tuttavia, mentre questo impianto è così chiaro nella sua struttura, basta osservare ciò che accade nello spazio pubblico per cogliere una frattura.
Quando, alla vigilia del 25 aprile, in Parlamento la Costituzione della Repubblica Italiana viene sventolata come segno di appartenenza, accompagnata da simboli e canti contrapposti — da una parte Bella ciao, dall’altra il Il Canto degli Italiani— non siamo più dentro quel disegno costituzionale.

Non è una questione di memoria storica, né di valore dei simboli.
È una questione di uso.
Perché in quel gesto la Costituzione smette di essere il luogo della relazione e diventa il segno dell’identità.
E qui si produce una torsione esattamente opposta a quella che la Costituzione costruisce:
non più libertà che si compone nel limite,
ma identità che si afferma chiedendo riconoscimento.
Se, per essere legittimato, devi dichiararti — antifascista o altro — allora non sei più nel perimetro costituzionale che regola le azioni, ma in un piano che chiede adesione identitaria.
Ed è qui che la contraddizione diventa evidente.

Egregi Signori,
la Costituzione della Repubblica Italiana non è una bandiera di parte da agitare per marcare appartenenze.
L’antifascismo non è una patente da esibire per escludere chi non si allinea a una dichiarazione.
È storia, è cultura politica, ma non è — né può diventare — uno strumento di selezione identitaria.
Perché nel momento in cui la Costituzione viene usata così, accade una contraddizione evidente: si invoca la libertà per imporre una conformità.
E questo non rafforza la Costituzione.
La svuota.
La Costituzione non chiede di dichiararti.
Ti misura per come agisci: nei diritti che riconosci agli altri, nei doveri che assumi, nel rispetto delle regole comuni.
Trasformarla in un simbolo da brandire contro qualcuno è il modo più rapido per tradirne il senso.
E allora la domanda resta, inevitabile:
la Costituzione che oggi viene evocata è davvero conosciuta,
o è diventata soltanto un linguaggio per riconoscersi tra simili?
“Perché essa non è stata scritta contro qualcuno, ma per qualcosa”.





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