Il Tfa, l'ateneo e la necessità degli anticorpi da attivare per evitare favoritismi

Opinioni - Il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti stabilisce che il  “giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile”. Possibile  che fino ad oggi nessuno abbia formulato una sola obiezione?

Il Tfa, l'ateneo e la necessità degli anticorpi da attivare per evitare favoritismi
di autore Lello Valente - Pubblicato: 26-01-2025 10:45 - Tempo di lettura 2 minuti

Il TFA è divenuto oggetto di discussione ormai in ogni ambiente, nei bar, sui marciapiedi ed in ambienti della politica, tutti sono diventati esperti di TFA.  Tralasciando gli aspetti penalmente rilevanti sui quali sarà la Magistratura a fare luce, ma la domanda che nessuno si fa è se la politica, la Pubblica Amministrazione, l’Università  riescono ad attivare degli anticorpi interni  per evitare che possano verificarsi casi di favoritismi?

L’autonomia non significa autonomia dalle Leggi dello Stato, autonomia sempre all’interno di quei  principi basilari della Pubblica Amministrazione, ed all’interno di questa autonomia possono esserci della cattive interpretazioni di alcuni Regolamenti che potrebbero indurre dei docenti, non di materie giuridiche a pensare che tutto possa essere possibile e lecito.

Leggo, ad esempio il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti, precisamente  il  D.R. n. 452 del 9 aprile 2018,  all’art 7 punto 4  si stabilisce che il  “giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile”. Se un qualsiasi Comune dovesse scrivere nei bandi di gara una cosa del genere forse le Procure di tutta Italia chiederebbero per il Sindaco la sospensione a divinis da qualsiasi ruolo all’interno della PA; Invece nell’Università di Cassino c’è questo Regolamento ancora in vigore. Possibile  che fino ad oggi nessuno abbia formulato una sola obiezione? Non posso pensare che nessuno abbia sollevato qualche dubbio perché dovrei maliziosamente pensare che una simile interpretazione faccia comodo.

E’ chiaro  che questa definizione di “insindacabilità e di inappellabilità” di un atto amministrativo non abbia alcun fondamento in quanto ci sono i ricorsi amministrativi, i ricorsi alla Giustizia civile e penale, che non possono essere vietati dalla   “insindacabilità  ed inappellabilità” di una commissione che deve gestire soldi pubblici e che si esprime con un atto amministrativo.

Una definizione del genere potrebbe essere un invito a qualche docente poco attento al rispetto delle Regole di poter organizzare una commissione nella quale le decisioni non siamo improntate ai principi stabiliti non solo dall’Art 97 della Costituzione ma anche dal DPR 445 del 1990 che ribadisce i caratteri essenziali della PA improntata a principi di efficacia, di legalità, imparzialità , pubblicità e trasparenza e non al principio della inappellabilità di scelte che potrebbero essere anche penalmente rilevanti.

Prima che intervenga la Magistratura si dovrebbero mettere in atto quelle buone prassi che possano scongiurare episodi interni di dubbia legalità,  questo vale per tutti e non solo per l’Università. Quella definizione andrebbe tolta subito.

Anzi, il  Rettore dovrebbe a creare un organismo interno che vada a controllare se le commissioni per le borse di studio, per gli assegni di ricerca, per le nomine ad assistenti, etc etc siano gestite in modo corrette. Non basta la sola imparzialità della PA, è necessaria anche la trasparenza che   non può rimanere una mera enunciazione di principio ma richiede comportamenti virtuosi della PA per favorire il raggiungimento di questa finalità. Se si chiedono 30 centesimi a pagina per l’estrazione di alcuni atti di gara, sembra  che si voglia ostacolare quanto più possibile la trasparenza, parliamo di un costo pagina che nessuna copisteria che fa lucro pratica, un prezzo che rasenta l’usura.

Compito di chi dirige l’Università di Cassino di far riprendere un cammino nel solco della legalità, della trasparenza e della imparzialità.





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